FINANZIAMENTI
BANCARI - DA BANCHE - BANCA PRESTITI RAPIDI - PRESTITI PERSONALI CESSIONE QUINTO - CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO - MUTUO - MUTUI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
M/3 - Si reputa ammissibile che la società emetta obbligazioni dei finanziamenti bancari per una somma superiore al capitale esistente secondo l'ultimo bilancio purché l'aumento di capitale deliberato ai fini della nuova emissione sia avvenuto mediante, imputazione di riserve disponibili evidenziate nell'ultimo bilancio approvato o, se deliberato a pagamento, sia stato integralmente sottoscritto e versato. Nella seconda ipotesi deve essere data dimostrazione del versamento mediante produzione di finanziamenti bancari del libro dei soci e della circostanza deve essere data certificazione da parte dei sindaci di finanziamenti bancari. M/4 - La società può deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario anche nel corso del primo esercizio. In tal caso l'assemblea deve approvare un bilancio straordinario di finanziamenti bancari. M/5 - In sede di trasformazione di una società di qualsiasi tipo in S.p.A. non è consentita l'emissione di prestito obbligazionario. M/6 - Le delibere dell'assemblea degli obbligazionisti tramite finanziamenti bancari non sono soggette ad omologa ma devono avere le forme previste per le assemblee straordinarie (verbale redatto da Notaio). M/7 - Le S.r.l. non possono emettere titoli di alcun genere (obbligazioni e/o titoli atipici). M/8 - I portatori di obbligazioni convertibili da finanziamenti bancari hanno opzione sugli aumenti di capitale deliberati a seguito di azzeramento del capitale per perdite per la parte eccedente al capitale ricostituito. M/9 - I termini prescrizionali previsti dalla legge dei finanziamenti bancari per la richiesta di pagamento degli interessi e del capitale sono inderogabili. M/10 - Le società che hanno in corso un prestito obbligazionario non possono trasformarsi se prima non hanno proceduto all'estinzione del prestito e finanziamenti bancari. M/11 - E' ammissibile l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile del tipo "zero coupon bons". M/12 - Può essere emesso un prestito obbligazionario per l’ammontare
del capitale versato quando la voce perdita iscritta nello stato patrimoniale
del bilancio risulti completamente assorbita da altre voci del patrimonio
netto di finanziamenti bancari.
|
|
DOVE OPERIAMO: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|