FINANZIAMENTI
SENZA SPESE PRESTITI RAPIDI - PRESTITI PERSONALI CESSIONE QUINTO - CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO - MUTUO - MUTUI |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Caratteristiche giuridicofinanziarie del finanziamento senza spese mediante apertura di credito Generalmente, le operazioni di apertura di credito di finanziamenti senza spese vengono effettuate su di un conto corrente che consente di utilizzare la somma messa a disposizione in varie riprese e di ricostituire la stessa mediante successivi versamenti. Nel caso in cui non venga aperto un conto corrente si ha l'apertura di credito semplice mediante la quale il cliente può disporre del credito un sola volta, anche se con vari prelievi parziali, senza poter ricostituire la disponibilità iniziale dei finanziamenti senza spese. L'apertura di credito può essere assistita da apposite garanzie, che possono essere reali, come il pegno o l'ipoteca, oppure personali, come la fideiussione o l'avallo. In altri casi l'operazione in esame viene effettuata "allo scoperto" di finanziamenti senza spese, cioè senza la costituzione di specifiche garanzie, salvo, ovviamente, quella generale rappresentata dal patrimonio del debitore. La legge disciplina anche il recesso dal contratto di apertura di credito. L'art. 1845 Codice civile statuisce, infatti, che nei contratti a tempo determinato dei finanziamenti senza spese la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza se non per giusta causa, salvo patto contrario. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito ma la banca deve concedere al cliente un termine non inferiore a quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate con i finanziamenti senza spese. Qualora il contratto sia a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere mediante preavviso nel termine stabilito o, in mancanza, in quello di quindici giorni. Merita ricordare che, conformemente alla direttiva comunitaria in materia
di tutela dei consumatori e dei finanziamenti senza spese, i quali sono
considerati contraenti deboli del rapporto soprattutto nell'ambito dei
contratti per adesione come quelli bancari, l'ABI e le associazioni dei
consumatori hanno stabilito limiti ulteriori per il ritiro, da parte delle
banche, di fidi concessi ad imprenditori commerciali, soprattutto per
ciò che concerne le forme del recesso dal relativo negozio, onde
evitare il prodursi di evidenti, ingenti danni economici alle imprese
a causa dell'obbligo di restituzione delle somme utilizzate. |
|
DOVE OPERIAMO: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|