RICHIESTA MUTUO
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La possibilità di restituzione anticipata del finanziamento e la richiesta del mutuo è riconosciuta dalla legge, a condizione che sia corrisposto un compenso contrattualmente stabilito e commisurato al capitale restituito anticipatamente. La determinazione nella richiesta mutuo del compenso è lasciata
alla libertà contrattuale. L'ammontare non potrà essere
eccessivamente oneroso, in modo tale da pregiudicare un diritto riconosciuto
al mutuatario dalla norma legislativa. Oggetto dell'ipoteca possono essere di regola soltanto beni immobili e richiesta mutuo. Il bene che ne è oggetto rimane in godimento del proprietario (lo può cioè liberamente usare). L'ipoteca è un diritto accessorio nel senso che se il debito manca
o finisce, anche l'ipoteca non ha ragione di essere e si estingue. L'estinzione
della richiesta mutuo è automatica dopo 20 anni dalla sua costituzione,
ma se il mutuo dura di più occorre rinnovarla (per altri 20 anni);
occorre chiedere alla banca l'assenso alla cancellazione se poi si vuole
vendere l'immobile. |
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DOVE OPERIAMO: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
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