PRESTITO FINANZIARIA
- SERVIZI FINANZIARI |
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Per quanto riguarda gli investitori, nei prestiti finanziari occorre eliminare ogni barriera giuridica o amministrativa e i problemi di informazione finanziaria che ostacolano la libertà di investimento; ciò implica: Il prestito finanziaria ed i prestiti finanziari sono un'armonizzazione
contabile più spinta che assicuri maggiore trasparenza e migliore
comparabilità dei conti; 7. La realizzazione di un vero e proprio mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio è ancora incompiuta. La tutela dei consumatori è il principio sul quale si basa la prerogativa degli Stati membri di applicare la rispettiva legislazione in materia, purché sia proporzionata all'obiettivo perseguito (principio dell'interesse generale). L'applicazione di questo principio non deve tuttavia presentare ulteriori ostacoli alle operazioni transfrontaliere. È perciò necessario conciliare pragmaticamente l'esigenza di un'integrazione effettiva dei mercati finanziari con quella di un elevato livello di tutela dei consumatori. Al riguardo la Commissione dovrà sempre tener presente il prestito finanziaria. chiarire la distinzione fra utilizzatori professionali e non professionali
di servizi finanziari; 9. Le condizioni generali del prestito finanziaria per realizzare una piena integrazione dei mercati finanziari dell'Unione richiedono il coordinamento delle pubbliche autorità di regolamentazione, di vigilanza e di concorrenza. Ciò comporta la creazione di una infrastruttura integrata che consenta di regolare le operazioni transfrontaliere con la stessa efficacia delle operazioni nazionali. È quindi necessario colmare le lacune giuridiche nei sistemi di pagamento e di regolamento delle operazioni in titoli e nei sistemi di pagamento al dettaglio (riducendo per questi ultimi gli ostacoli esistenti nella raccolta di dati statistici). 10. Un altro fattore importante di integrazione dei servizi finanziari consiste nell'instaurare pari condizioni di concorrenza fra gli operatori finanziari. Ciò richiede un'applicazione rigorosa delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza e di aiuti di stato, spesso causa di importanti distorsioni della concorrenza. La Commissione si impegna inoltre a presentare al Consiglio ECOFIN una relazione su "I servizi di interesse economico generale nel settore bancario" e sull'applicazione dell'articolo 90, paragrafo 2 (relativo alle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale). |
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Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto |
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