INTERESSI DI MORA
Interessi di mora
Gli interessi di mora sono gli interessi dovuti al creditore a causa del mancato pagamento nei termini previsti dal contratto. Si tratta di una vera e propria penale, espressa in percentuale che viene applicata all’importo concesso in prestito per l’intero periodo di ritardo registrato nel rimborso delle singole rate.
Gli interessi di mora e i termini entro i quali scatta l’obbligo del loro versamento sono stabiliti in fase contrattuale. Se non è stato stabilito diversamente dalle parti, l’interesse applicato è quello stabilito dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002. Secondo quanto stabilito dall’articolo 1219 del Codice Civile il debitore è messo in mora solo a seguito di un’intimidazione o a una richiesta scritta che lo invita ad adempiere alla propria obbligazione. Se i termini per l’adempimento sono già scaduti, invece, non è richiesta la costituzione in mora del debitore, che scatta in automatico.
Nel caso in cui il debitore non rimborsi secondo i termini stabiliti il proprio prestito deve:
- pagare gli interessi di mora;
- subire un peggioramento della sua reputazione creditizia;
- essere segnalato alla Centrale dei rischi finanziari come cattivo pagatore. Ciò potrebbe, in un futuro, rendere più complesso l’ottenimento di nuovi finanziamenti o il peggioramento delle condizioni economiche offerte dall’istituto finanziario che ha acconsentito all’erogazione del prestito.