REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI
Registro informatico dei protesti
Il registro informatico dei protesti è stato istituito con l’entrata in vigore della legge n. 235/2000, che ha disposto la sostituzione del bollettino cartaceo con un registro virtuale.
I dati annotati sul registro possono essere consultati presso la Camera di Commercio o online. L’annotazione dei protesti assolve alla funzione di pubblicizzare il mancato pagamento dei titoli, informandone chi ha rapporti commerciali in corso con il debitore o ha intenzione di stabilirne.
Nel registro vengono inserite tutte le informazioni sul protesto contestato, inclusi i dati anagrafici del debitore. Le informazioni vengono trasmesse alla Camera di Commercio all’inizio del mese e la registrazione avviene entro 10 giorni dalla comunicazione effettuata dai pubblici ufficiali.
Le informazioni contenute nel registro dei protesti sono conservate per un massimo di 5 anni dalla data di iscrizione.
Il debitore può richiedere la cancellazione in anticipo nel caso in cui abbia pagato il titolo protestato entro 12 mesi dalla data in cui è stato levato il protesto.