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La normativa sui prestiti

Decreto legislativo n. 141/2010 sui contratti di credito al consumo

La normativa sui prestiti, che recepisce la Direttiva 2008/48/Ce, ha modificato la precedente disciplina del Credito al consumo di cui fanno parte i finanziamenti personali, finalizzati, la cessione del quinto e il credito revolving.

Il credito al consumo viene definito come “il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”.

Per credito collegato, come prestito finalizzato, si intende “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifico” a patto che “il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” oppure che “il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito”.

Il Decreto disciplina tutti gli aspetti relativi a:

  • TAEG;
  • informazioni precontrattuali;
  • contratto;
  • variazioni dei termini contrattuali;
  • obblighi in materia di polizze assicurative;
  • pubblicità; e
  • estinzione anticipata;
  • recesso;
  • mancato pagamento delle rate;
  • valutazione del merito creditizio;
  • contestazioni, reclami e segnalazioni;
  • conciliazione ed eventuali inadempimenti dei venditori nel caso dei prestiti finalizzati.

Decreto legge n. 63/2013 sulla prestazione e certificazione energetica

Il decreto ha recepito la direttiva europea 2010/31/Ue e aggiornato il decreto legislativo 192/2005, in materia di prestazione e di certificazione energetica degli immobili. Il testo ha introdotto:

  • l’obbligo di realizzare, a partire dal 2018 (per i nuovi edifici pubblici) e dal 2021 (per le nuove costruzioni private), fabbricati a impatto quasi zero;
  • ha modificato i metodi di calcolo e di applicazione dei requisiti di efficienza minimi degli immobili, che tengano conto del raggiungimento dei livelli di efficienza ottimali in funzione dei costi;
  • l’obbligo della certificazione energetica anche in caso di locazione di un immobile, certificazione che deve essere rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In caso di mancata indicazione dell’indice di prestazione energetica nell’annuncio di vendita o di locazione di un immobile, è prevista una sanzione amministrativa tra 500 e 3.000 euro.

Il provvedimento detta infine le regole relative alle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e in materia di qualifica professionale per le attività di installazione e manutenzione degli impianti per fonti rinnovabili.

Decreto legislativo n. 206/2005: Codice del consumo

Il decreto ha introdotto un nuovo ordinamento a tutela del consumatore. In origine composto da 146 articoli, saliti a 170 in seguito alle modifiche apportate al testo nel 2007, è suddiviso in sei parti:

  • la prima contiene le disposizioni generali, le finalità, i diritti dei consumatori;
  • la seconda regolamenta gli ambiti relativi all’educazione, all’informazione, agli aspetti commerciali e alla pubblicità;
  • la terza norma i contratti di consumo;
  • la quarta prende in esame la sicurezza dei prodotti e la loro qualità;
  • la quinta è dedicata al ruolo delle associazioni dei consumatori;
  • la sesta contiene le disposizioni finali.

Con l’art. 140 bis del decreto è stata infine normata l’azione di classe (class action) a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21

In attuazione della direttiva 2011/83/Ue sui diritti dei consumatori, il decreto ha aggiunto alcune importanti novità, quali:

  • il diritto del consumatore ad avere maggiori informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali;
  • il diritto del ripensamento esercitabile entro i 14 giorni e non più 10. Inoltre se il consumatore non è stato informato sul diritto al ripensamento, il termine per il recesso viene innalzato a 12 mesi, mentre il venditore ha 14 giorni (da 30) per restituire gli importi pagati e il consumatore deve restituire il bene entro 14 giorni contro i 10 previsti;
  • il divieto ad applicare somme aggiuntive per gli acquisti effettuati con il bancomat o con la carta di credito.

Normativa antiriciclaggio

Con il decreto legislativo 231/2007 sono entrate in vigore le nuove norme in materia di utilizzo del contante, assegni, libretti al portatore e titoli al portatore, aggiornate con l’aggiunta del comma 1 bis dell’art. 23, che regolamenta il rapporto contrattuale nel caso manchino le informazioni per definire il profilo di rischio antiriciclaggio di un cliente.

 

 

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