Debiti e Separazione: chi paga i prestiti personali in caso di divorzio?
Prestiti e finanziamenti erogati ai coniugi nel corso del matrimonio continuano chiaramente il loro corso anche in caso di separazione o di divorzio. Tuttavia, come comportarsi se si dovesse verificare tale spiacevole situazione?
Prestiti Personali e Separazione: le casistiche
Per capire cosa accade nel caso in cui si abbia un prestito personale in corso, ma ci si stia purtroppo separando, è necessario fare un premessa. Infatti il finanziamento può essere:
- intestato a entrambi i coniugi;
- intestato solo a un coniuge.
Non solo, bisogna effettuare una seconda distinzione, ossia:
- due coniugi in comunione dei beni;
- due coniugi in separazione dei beni.
Prestito Personale intestato a due coniugi
Se il finanziamento è carico di entrambi i coniugi, non fa differenza che siano in comunione o separazione dei beni in quanto, in caso di separazione, entrambi devono continuare a pagare il prestito.
Infatti, in caso di mancati pagamenti, andrebbero incontro a una segnalazione negativa nelle banche dati creditizie oltre che al pignoramento dei beni di proprietà.
Prestito Personale intestato a due coniugi in separazione dei beni
I due coniugi sono completamente distinti e il prestito personale, anche dopo la separazione, va rimborsato dall’intestatario. Infatti la separazione dei beni permette che, in caso di mancato pagamento, solo i beni dell’ intestatario del prestito possa subire pignoramenti.
Prestito Personale intestato a due coniugi in comunione dei beni
Si tratta del caso più particolare poiché anche se il finanziamento in corso è intestato solo a uno dei due coniugi, questi sono legati dalle proprietà dei beni.
E’ chiaro che nella fase successiva di separazione o divorzio i beni vengono divisi, tuttavia il pagamento del prestito in corso spetta al coniuge intestatario. Il problema si verifica nel caso di insolvenza in quanto i beni in comunione possono essere pignorati perché considerati di proprietà di entrambi i coniugi.
Tuttavia si ricorda che il coniuge non intestatario del prestito personale ha la possibilità di reclamare la sua quota di proprietà o la sua parte di ricavato dalla vendita all’asta dei beni in comunione, non essendo responsabile del mancato pagamento.